In seguito alla sospensiva emessa dal Tar della Liguria sull’ordinanza pubblicata lo scorso 18 dicembre, il Comune di Genova ha emesso una nuova ordinanza per la notte di Capodanno: tutti i divieti riguardanti bevande, artifici pirotecnici e spray urticanti

Ordinanza del Comune di Genova: ecco gli orari
Su tutto il territorio comunale è disposto, dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2026, il divieto di vendita di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro o metallo. Il divieto si applica a tutte le attività commerciali, inclusi i circoli privati e gli operatori titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica o aperta al pubblico, compresa l’area del Porto Antico.
I divieti previsti dall’ordinanza nel territorio comunale genovese
I divieti previsti riguardano:
- servire bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno degli esercizi pubblici, al di fuori degli spazi autorizzati (plateatici/dehors);
- detenere o consumare bevande contenute in vetro o metallo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché in spazi diversi dai locali di pubblico esercizio e dai relativi plateatici.
È consentito esclusivamente l’uso di contenitori in plastica o cartone.
Relativamente all’area interessata dall’evento “Genova Countdown 2026” – piazza della Vittoria (zona interna ai varchi di accesso) – dalle ore 14.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2026 è fatto divieto di:
- detenere o utilizzare qualsiasi tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente;
- utilizzare artifici pirotecnici o materiali esplodenti in ambito privato;
- possedere o consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;
- detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, compresi spray;
- somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei pubblici esercizi e dei relativi plateatici.
Anche in questo caso sono ammessi unicamente contenitori in plastica o cartone.
Nell’area limitrofa all’evento “Genova Countdown 2026”, ricompresa nel perimetro urbano delimitato da via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi, via Fiume e via Brigata Liguria, dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2026 è vietato:
- detenere e utilizzare artifici pirotecnici o materiali esplodenti di qualsiasi genere;
- utilizzare artifici pirotecnici o materiali esplodenti in aree private;
- detenere o consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;
- possedere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;
- somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e dei rispettivi plateatici.
Sono consentiti esclusivamente contenitori in plastica o cartone.
Regolamento Polizia Urbana, cosa prevede
Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale permane in ogni caso il divieto di accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio o altri materiali pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle seguenti circostanze:
- in tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono eventi o manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- all’interno e nel raggio di 200 metri da scuole e asili, ospedali e strutture sanitarie, uffici pubblici, strutture comunitarie, canili, gattili e ricoveri per animali;
- su strade, piazze e aree pubbliche in presenza o transito di persone, anche in numero ridotto.
L’ordinanza ricorda infine che:
- la violazione dei divieti, ferme restando le eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- al momento dell’accertamento della violazione è disposto il sequestro degli artifici pirotecnici o del materiale esplodente detenuto;
- qualora il soggetto trasgressore, invitato a conferire il contenitore in vetro o metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento, non ottemperi alla richiesta, si procederà al sequestro dell’oggetto dopo lo svuotamento del contenuto liquido;
- resta comunque salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.
